ENERGIVORI 2024: nuovi requisiti e apertura del portale CSEA
Sarà aperto dall' 1 al 22 dicembre 2023 il portale CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) per l'invio delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024.
Le Aziende iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica usufruiscono di uno sconto sulla componente Asos presente nelle fatture dell’energia elettrica, generando così un risparmio annuo proporzionale ai costi.
Ma quali sono i requisiti di accesso alle agevolazioni energivori anno 2024?
Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
1) abbiano un consumo di energia elettrica non inferiore ad 1 GWh/anno
2) operano nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1 della Comunicazione (2022/C 80/01) della Commissione europea recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente 2022”;
3) operano nei settori a medio rischio di rilocalizzazione dell’Allegato 1;
4) non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2022 e/o 2023, rispettando i requisiti dell’art.3, comma 1, lettera a) o b) del D.M. 21 dicembre 2017;
5) adottano un sistema di gestione dell’energia conforme all’ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104;
6) è titolare di diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA.
Non accedono alle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei requisiti precedenti si trovano in stato di difficoltà.
In cosa consistono le agevolazioni?
1. con riferimento alle imprese ad alto rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
2. con riferimento alle imprese a medio rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
3. con riferimento alle imprese che non rientrano tra le precedenti nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
- per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
- per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa
Qualora le imprese ai punti 2 e 3 coprano almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, il contributo a copertura degli oneri di sistema è pari al minor valore tra
- il 15 %della componente degli oneri generali e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (imprese al punto 2)
- il 35 %della componente degli oneri generali e lo 1,5 %del valore aggiunto lordo dell’impresa (imprese al punto 3).
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare una diagnosi energetica ai sensi del Dlgs 102 e adottare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.
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